Villa Albani non sarà abbattuta. L’ordinanza del Comune dice altro

“L’Hotel Villa Albani è regolarmente aperto e funzionante e soprattutto non sarà abbattuto”.

La precisazione arriva direttamente dall’Arch.Carlo Albani, proprietario della struttura che sorge a pochi passi dalla Chiesa di San Pasquale in località Pecorari di Nocera Superiore. Un’oasi di verde e di tranquillità a ridosso del centro urbano, i cui lavori iniziarono nel 2005 a seguito di una conferenza di servizi votata in Consiglio Comunale e terminarono nel 2008. La struttura, un vero fiore all’occhiello per la zona, è finita al centro di un braccio di ferro giudiziario a causa di un confinante che non gradiva il trambusto. A specificarlo è il legale della controparte, l’avv. Alfonso Esposito, che sottolinea: “la questione è insorta a causa delle continue molestie e rumori prodotti dalla struttura in danno di un proprietario confinante”. L’ordinanza di demolizione emessa dal Comune lo scorso 3 aprile riguarda tuttavia esclusivamente due tettoie per una superficie di 350 mq per le quali Albani aveva presentato istanza di sanatoria nel 2015 e ricevuto diniego nel 2018, ma alla luce dell’ultima sentenza del Consiglio di Stato con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso, l’Ente si è pronunciato per il ripristino dello stato dei luoghi. Diversa invece la lettura della sentenza da parte dell’avv.Esposito. “Il Comune di Nocera Superiore deve valutare anche i profili commerciali inibendo l’esercizio in prosieguo (assenza di conformità urbanistica – ripristino delle opere realizzate – diniego prosecuzione esercizio)- spiega l’avvocato Esposito- la Conferenza dei Servizi annullata riscontrava in favore della struttura con un’unica istanza una pluralità di effetti ampliativi, conformità urbanistica e autorizzazione all’esercizio. Sicché l’annullamento di tutti gli atti di cui alla conferenza dei servizi, in particolare la delibera di CC di approvazione della variante urbanistica, per il cambio di destinazione d’uso dell’opus, nonché del permesso di costruire rilasciato quale titolo unico dall’ufficio SUAP, produce di conseguenza l’obbligo, come già statuito dalla giustizia amministrativa, all’immediata emanazione di un’ordinanza per la cessazione dell’attività di albergo denominato Hotel Villa Albani, oltre che il ripristino ante variante, inerente la destinazione d’uso impressa alla struttura in uno al relativo consequenziale ampliamento”.

“La questione è inerente l’annullamento giudiziario del titolo unico, ottenuto tramite Conferenza dei Servizi attivato dallo SUAP (Sportello Unico della Attività Produttive) nell’anno 2004, con cui si conferiva alla struttura alberghiera Albani conformità urbanistica e commerciale. Il Comune di Nocera Superiore deve pertanto valutare anche i profili commerciali inibendo l’esercizio in prosieguo (assenza di conformità urbanistica – ripristino delle opere realizzate – diniego prosecuzione esercizio). La Conferenza dei Servizi annullata riscontrava in favore della struttura con un’unica istanza una pluralità di effetti ampliativi, conformità urbanistica e autorizzazione all’esercizio. Sicché l’annullamento di tutti gli atti di cui alla conferenza dei servizi, in particolare la delibera di CC di approvazione della variante urbanistica, per il cambio di destinazione d’uso dell’opus, nonché del permesso di costruire rilasciato quale titolo unico dall’ufficio SUAP, produce di conseguenza l’obbligo, come già statuito dalla giustizia amministrativa, all’immediata emanazione di un’ordinanza per la cessazione dell’attività di albergo denominato Hotel Villa Albani, oltre che il ripristino ante variante, inerente la destinazione d’uso impressa alla struttura in uno al relativo consequenziale ampliamento. La struttura risulta “non in regola”, anche ai fini dell’esercizio dell’attività atteso che, come statuito dal TAR Campania Salerno, dopo ampia attività accertativa (organismo di verificazione), la procedura derogatoria è stata disposta senza l’osservanza dell’indefettibile prescrizione contenuta nel parere favorevole del CTR, precisamente “le aree di parcheggio, attualmente calcolate nella misura di 1 mc/10 mq siano adeguate al disposto del comma 2 dell’art. 5 del D. M. 1444/1968, essendo la struttura adibita ad uso commerciale in quanto prevede l’affluenza di utenti”, pertanto la stessa non può proseguire nell’esercizio”. Avv. Alfonso Esposito

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