Sanzioni da 12 mila a 120 mila euro, la nuova legge n.3 del 9 gennaio 2019.
Dalle prossime elezioni amministrative in tutti i Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, i partiti, i movimenti politici e le liste partecipanti alla consultazioni elettorali hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti internet i curricula vitae e i certificati penali dei loro candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale nonché di inviare gli stessi documenti al Comune che, a sua volta, deve provvedere alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale. L’obbligo è stato introdotto dalla nuova legge n.3 del 9 gennaio 2019, “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.” La ratio delle disposizioni contenute nella nuova legge risiede nella necessità di contrastare più efficacemente la corruzione. Per questo sono state aggravate le sanzioni penali e le relative pene accessorie riferite ad alcuni delitti strettamente correlati al malaffare (peculato, concussione, traffico di influenze illecite, solo per fare qualche esempio) I commi 14 e 15 dell’art. 1 della legge n. 3/2019, per consentire “elezioni trasparenti” nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, impongono ai partiti e ai movimenti politici nonché alle liste civiche partecipanti alle consultazioni elettorali amministrative l’obbligo di pubblicare il curriculum vitae e il certificato penale di ciascun candidato. Il certificato penale per essere valido ai fini elettorali dovrà essere rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.
Attraverso i certificati penali del casellario giudiziale gli elettori potranno avere contezza della moralità di tutti i candidati, in quanto negli stessi figurano le sentenze di condanna – anche non definitive – per i delitti commessi e i provvedimenti amministrativi, ovvero le pene accessorie, emessi nei loro confronti.
I partiti o movimenti politici, le liste civiche, e gli stessi Comuni devono attuare per tempo le adeguate misure organizzative. E, rispettivamente: i partiti e i movimenti politici nonché le liste partecipanti alla consultazione devono pubblicare, sul proprio sito internet, i documenti previsti dalla norma entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali; il Comune in cui si vota, ricevuti i documenti, già pubblicati dai partiti e dai movimenti politici nonché dalle liste, provvede poi alla pubblicazione in una apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti» del proprio sito internet istituzionale, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale. Le novità previste dalla legge 3/2019, ovviamente, necessitano delle opportune e necessarie misure organizzative, informatiche soprattutto, che riguardano sia i candidati che l’Ente interessato alla consultazione elettorale. Previste sanzioni pecuniarie per chi non rispetta la norma che vanno da un minimo di 12mila a un massimo di 120mila euro. Tuttavia la legge, in caso di inadempienza, non prevede l’inammissibilità del candidato sprovvisto di certificato penale alla competizione.
La norma riguarda anche le elezioni regionali e provinciali.
Luisa Trezza