Politiche 2018, in vigore il “silenzio elettorale”

È stabilito per legge.

Una regola che permette al cittadino di fare le dovute valutazioni, dopo aver ascoltato ed analizzato le proposte delle varie forze politiche durante la campagna elettorale. Il silenzio è una pausa in vigore il giorno prima delle elezioni e il giorno stesso delle elezioni.

Disciplinato dalla legge 4 aprile 1956 n. 212, con integrazioni successive. A stabilirlo l’articolo 9, così come modificato dalla l. 130/1975. Per effetto di questo articolo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (comma 1) e inoltre nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (comma 2). Inoltre,  c’è l’art. 9-bis (Divieto di propaganda elettorale), nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale. Trasmissioni radiotelevisive disciplinate dalla legge 4 Febbraio 1985, n.10 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807.

Ricordiamo che si vota solo domani 4 marzo, i seggi sono aperti dalle 7: si vota sino alle 23.

Redazione

loading ads