Condotte illecite dei tifosi: stadio senza supporter per una gara. Pesanti squalifiche anche per due calciatori

Roccapiemonte. Mannaia del giudice sportivo sulla Rocchese,che nell’ultima gara di campionato contro il Real Sarno, non ha brillato né per prestazione, il risultato ha visto gli ospiti primeggiare per 3-0, né tantomeno per fair play  sia in campo che sugli spalti. Pesante il bilancio dei provvedimenti disciplinari incamerati dalla squadra del presidente Pagano. Squalificato per 4 giornate effettive Lorenzo Prisco, e per 1 giornata sia Fabio Amodio che Pasquale Asciuti. Ma la “condanna” più dura è per il tredicesimo uomo in campo, i supporter  della squadra locale che preparavano da giorni tifo e coreografie proprio per dimostrare tutto il proprio  sostegno ai colori rossoblù.

E nonostante l’incoraggiamento del primo cittadino che proprio su fb , alla vigilia dell’inportante match, aveva lodato l’impegno dei ragazzi, assicurando ancora una volta tutto il proprio sostegno alla squadra, definita “ l’unica realtà positiva del paese” complimentandosi con i ragazzi per l’impegno e soprattutto rassicurandoli sul futuro della squadra , incitandoli a stare ancora più vicini alla Rocchese  e a difenderla dai “pessimi elementi”che stavano provando ad aggredirla, qualcosa è andato storto a giudicare dal verbale del giudice sportivo che ha elevato una ammenda di 400 euro oltre ad obbligo di disputa a porte chiuse di una gara interna.

Dettagliata la relazione sui fatti avvenuti al Ravaschieri lo scorso 27 gennaio e che hanno indotto il Giudice Sportivo ad adottare i provvedimenti.
“I sostenitori hanno  dato luogo ad una cospicua serie di condotte illecite nel corso della gara, in particolare: per aver dato fuoco ad uno striscione causando l’inizio ritardato della gara; per aver lanciato all’indirizzo dell’arbitro cospicua mole di liquido indefinito oltreché sputi che attingevano il DDG; per aver nel corso dell’intera gara minacciato il DDG; per aver, inoltre, acceso nel corso della gara un fumogeno e lanciato un petardo; per aver, inoltre, alcuni soggetti non identificati ma riconducibili alla società locale, atteso il DDG al termine della gara allo scopo di aggredirlo e minacciarlo. Il GST, tutto quanto sopra premesso, dispone che la società Rocchese disputi la prossima gara interna a porte chiuse.”

Giuseppe Rescigno

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