Dopo l’addio di mister Ferullo è ancora il comportamento scorretto e violento di calciatori e tifosi a finire sotto la scure della giustizia sportiva.
ROCCAPIEMONTE. Sono stati infatti ufficializzati i provvedimenti disciplinari in relazione alle gare dell’ultima giornata di campionato del girone D di Promozione (11 febbraio 2018 Rocchese – Vigor Castellabate 1-2) Alla ROCCHESE è stata comminata un’ammenda di 260euro a causa del comportamento tenuto dai supporter rossoblù che indirizzavano al guardalinee “espressioni minacciose di morte, lo attingevano con sputi, in varie occasioni, sulla nuca e sulla divisa”.
Pesante la squalifica, per 6 gare effettive, inflitta al difensore della Rocchese Pasquale Asciuti per via del suo comportamento scorretto, sleale, antisportivo e violento – così si legge nel verbale del giudice sportivo.
Dopo che il Direttore di Gara aveva espulso un compagno di squadra, “Asciuti metteva le mani al collo di un avversario stringendo e facendogli mancare il respiro per alcuni secondi”. Sempre sul fronte della giustizia sportiva Il reclamo della Polisportiva Rocchese avverso la squalifica per 4 giornate inflitta al calciatore Lorenzo Prisco,decisione C.U. n. 69 dell’1/2/2018 – Gara: Rocchese – Città di Eboli del 27/1/2018 – Campionato di Promozione, è stato bocciato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, ha rilevato l’infondatezza dello stesso. Invero, il reclamo non è apparso suffragato da circostanze idonee ad inficiare il referto arbitrale, come integrato dal supplemento di rapporto, quale fonte di prova privilegiata (art. 35 CGS).
“Il comportamento antisportivo tenuto dal calciatore Prisco Lorenzo, non contestato specificamente dal reclamante, non può ritenersi né scriminato, né attenuato dalle circostanze allegate in reclamo che, comunque, risultano destituite di fondamento. La ricostruzione del reclamante diretta a giustificare il comportamento del calciatore Prisco in relazione alla mancata interruzione del gioco per il malore occorso ad altro calciatore è smentita dal supplemento di rapporto del DDG. Risulta, infatti, che il DDG, al minuto 9’ del secondo tempo ha interrotto il gioco per consentire all’ambulanza di entrare sul terreno di gioco e che tale interruzione sarebbe durata per 12 minuti. La condotta del calciatore, pertanto, si appalesa di una gravità tale da giustificare la sanzione come irrogata dal GST.
P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA il rigetto del reclamo e dispone l’addebito della tassa di reclamo non versata”.