Ddl Lorenzin è legge, lo Stato riconosce l’osteopatia e la chiropratica

Discipline già riconosciute in altri Stati.

Diventeranno professioni sanitarie, ma già praticate in Italia da moltissimi operatori. Quasi 10 milioni di cittadini si sottopongono a tali cure e da anni, dal disegno di legge Galletti, si attendeva tale  riconoscimento. Ddl che si occupa di diversi aspetti, dalle nuove professioni sanitarie, al riordino di altre. Di seguito una sintesi.

NUOVE PROFESSIONI SANITARIE. Il Ddl descrive la procedura per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie. Tale procedura richiederà l’accordo tra Stato, Regioni e Province autonome. In particolare vi sarà un percorso semplificato per gli osteopati ed i chiropratici. Individuati già per legge, mentre il riconoscimento definitivo passerà attraverso la Conferenza (Stato – Regioni) che dovrà definire, le attività, le funzioni, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale ed il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con il Miur ed il Ministero della Salute, sarà definita la formazione universitaria in Italia.

SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI.

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

RIORDINO DELLA PROFESSIONE DEI CHIMICI, DEI FISICI, DEI BIOLOGI E DEGLI PSICOLOGI.

ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

AGGRAVANTE PER REATI COMMESSI CONTRO PERSONE RICOVERATE.

DIRIGENTI SANITARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.

Articolo 7

(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico)

1. Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell’osteopata e del chiropratico, per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Articolo 6

(Modifica dell’articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. L’articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). 1. L’individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell’Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

2. L’istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l’ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».

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