La documentazione che attesta le vaccinazioni effettuate o prenotate può essere resa tramite un’autocertificazione. L’obbligo viene meno se il bambino è immunizzato per aver contratto la malattia naturale
La nuova legge sulle vaccinazioni approvata dal Parlamento (legge 119/2017) dispone che 10 vaccinazioni siano obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedi anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati per la medesima classe di età. La legge nazionale estende da 4 a 10 le vaccinazioni obbligatorie previste per l’iscrizione a scuola. Tali vaccinazioni riguardano i bambini/ragazzi da 0 a 16 anni e sono: difterite, tetano, polio, epatite B, pertosse, emofilo di tipo b, morbillo, rosolia, parotite e varicella (quest’ultima è obbligatoria solo per i nati dal 1° gennaio 2017).
Tutte le 10 vaccinazioni ora obbligatorie, sono gratuite perché già in- serite nei nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA). Il calendario vac- cinale regionale prevede inoltre altre vaccinazioni, fortemente raccomandate, offerte gratuitamente a seconda dell’età /antimeningococcica, anti pneumococcica, ecc). Non sono necessarie 10 iniezioni, ne bastano 2: Un vaccino combinato esavalente ed un altro vaccino combinato tetravalente. Quando non serve il vaccino? L’obbligo di vaccinazione viene meno se il bambino è immunizzato per aver contratto la malattia naturale, che deve essere provata tramite copia della notifica del medico curante all’Asl o tramite attestazione rilasciata gratuitamente dal medico o pediatra di famiglia.
Se il minore è immunizzato a una o più malattie presenti nei vaccini combinati, è possibile chiedere la somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente, ove disponibili ( in caso contrario bisognerà comunque ricorrere al combinato). L’obbligo di vaccinazione può inoltre essere annullato o rinviato in caso di pericolo per la salute del minore o per una malattia acuta in atto, attraverso attestazione gratuita del medico o pediatra di famiglia.
Quali documenti presentare:
Copia del libretto o del certificato vaccinale, che in caso di smarrimento possono essere richiesti dall’ASL locale ( e temporaneamente sostituiti da un’autocertificazione) oppure attestazioni relative all’esonero o differimento per immunizzazione naturale o condizioni di salute del minore oppure attestazione della richiesta vaccinale all’ASL.. La documentazione che attesta le vaccinazioni effettuate o prenotate può essere resa semplicemente tramite un’autocertificazione entro le date indicate sopra. I genitori avranno poi tempo fino al 10 marzo 2018 per presentare alla scuola il certificato vaccinale rilasciato dall’Azienda USL o il foglio di prenotazione della vaccinazione.
I genitori sono tenuti a presentare la documentazione entro il 10 settembre 2017 (posticipato all’11 perché festivo) per nido e scuola materna e 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo (elementari, medie e superiori). Mancata osservanza dell’Obbligo Vaccinale? Il Centro vaccinale, attraverso l’anagrafe vaccinale informatizzata, contesterà ai genitori la mancata vaccinazione, con l’avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino entro il termine fissato dallo stesso Centro vaccinale, sarà loro comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 100 a euro 500.
La contestazione dell’inadempienza e la successiva non vaccinazione entro i termini previsti dal Centro vaccinale, rappresenta motivo di esclusione dai servizi educativi, sia pubblici che privati, non solo per l’anno di accertamento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’obbligo vaccinale.
Infermiere Giuseppe Procaccio Dott. in Infermieristica presso il P.O. di Polla
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