Conti correnti e libretti postali bloccati ad insaputa dei contribuenti scafatesi.
E’ stata un’amara sorpresa per diversi scafatesi. Per molti di essi, recarsi per un prelievo allo sportello della propria banca è significato ingoiare un boccone amaro, per alcuni addirittura la disperazione di non potere fare la spesa.
Ancora una volta lo sportello S.T.A.C. – Sportello Tutela Aziende e Cittadini col suo Presidente, Francesco Antonio Pentone, scende in campo per la difesa dei contribuenti: attraverso il suo team di legali, infatti, sta procedendo con esiti favorevoli ad impugnare i pignoramenti illegittimi, notificati dalla Ge.Se.T. Italia S.p.A.. Una norma nazionale è stata violata senza ritegno alcuno ed il diritto di difesa dei contribuenti è stato leso con conseguenze disastrose!
In un’Italia dove sembra che non si faccia più caso alle innumerevoli volte in cui i diritti dei cittadini vengano violati, spesso e volentieri gli enti pubblici e (come nel caso di Ge.Se.T. Italia SpA) non, utilizzano i mezzi concessigli dalla normativa a danno dei poveri contribuenti e, nel far ciò, addirittura violano la legge che dovrebbe valere per tutti!
In questi giorni l’Agente per la Riscossione del Comune di Scafati sta infatti procedendo alla notifica, attraverso i propri messi, dei pignoramenti presso terzi
– ovvero l’atto iniziale della espropriazione di somme liquide depositate presso un ufficio bancario. La procedura esecutiva così instaurata non può che considerarsi illegittima per nullità insanabile del pignoramento, notificato unicamente al terzo pignorato e non anche al debitore. Il pignoramento e la conseguente assegnazione della somma pignorate al creditore procedente, vengono effettuati in violazione dell’articolo 72 bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. La Ge. Se.T. Italia S.p.A. per conseguire l’assegnazione della somma, doveva notificare il pignoramento sia al terzo pignorato (banca od ufficio postale), sia al debitore esecutato (il contribuente con debiti presso l’erario). L’articolo 72 bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, norma speciale che regolamenta la riscossione tributaria a mezzo dell’agente per la riscossione, richiama una norma processuale, l’articolo 543 del Codice di procedura civile, il quale dispone testualmente che il pignoramento presso terzi «si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore …». La necessità di notificare il pignoramento soprattutto al debitore persegue la tutela di insopprimibili diritti di difesa, che non possono essere compressi nemmeno in presenza di un procedimento «speciale», qual è la riscossione forzata dell’agente della riscossione. Né è previsto alcun esonero dalla legge, che invece tutela il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione ( «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento») . Ora è necessario comprendere come possa difendersi il cittadino da questi abusi compiuti a suo danno. Ebbene impugnare i pignoramenti si può e si deve! Infatti se l’ignaro correntista non dovesse provvedere a far ciò, nulla sarà possibile per sbloccare il proprio conto o libretto, fino a quando il credito del creditore pignorante sarà integralmente soddisfatto.
L’opposizione all’esecuzione consente di far dichiarare al Giudice competente la nullità del pignoramento; tale pronuncia è infatti necessaria per sbloccare i conti ed i libretti sottoposti a pignoramento. In seguito il contribuente potrà comunque citare in giudizio l’agente della riscossione per danni derivanti dall’esecuzione illegittima (articolo 59 Dpr 602/73).