Il diritto di ripensamento nei contratti dei consumatori

Il diritto al recesso si applica solamente ai contratti stipulati “fuori dai locali commerciali”, cioè su internet o al telefono.

Una delle domande più frequenti che riceviamo dai consumatori riguarda il cosiddetto diritto di ripensamento in materia di acquisti. In molti credono che in tutti gli acquisti si abbia diritto al recesso o ripensamento, ma così non è. Ed infatti il diritto di recesso si applica solamente ai contratti stipulati “fuori dai locali commerciali”, oppure nei contratti a distanza, ovvero conclusi a mezzo internet o altri mezzi di comunicazioni quali telefono etc.

La logica di tale “vantaggio” per i consumatori è facilmente comprensibile; fuori dal locali commerciali o quando si stipulano contratti a distanza, non è il consumatore che decide di fare acquisti ma l’acquisto molto spesso gli viene proposto per cui egli non ha la lucidità che potrebbe avere nel caso in cui invece avesse deciso di entrare in un negozio. Spesso quando veniamo contattati ad esempio per telefono (basti pensare al mercato dell’energia o della telefonia che utilizzano, prevalentemente tale mezzo, per acquisire nuovi clienti) ci sorprendono in un momento della nostra giornata in cui si è presi da altre cose. La poca lucidità con la quale spesso accettiamo offerte viene ricompensata con il diritto di ripensamento che giuridicamente è un vero e proprio diritto di recesso, ovvero il consumatore “annulla” il contratto.

L’effetto di tale annullamento consiste nel diritto del consumatore di avere la restituzione di quanto eventualmente pagato e restituire la merce eventualmente ricevuta. Solo i costi della restituzione di quanto eventualmente già ricevuto, sono a carico del consumatore. Tale diritto ovviamente non si applica quando siamo noi ad entrare in un negozio per fare acquisti; in questo caso, non esiste diritto di ripensamento ma la merce può essere cambiata solo su discrezione del venditore o se il prodotto è difettoso (in quest’ultima ipotesi si applicherà la disciplina dei prodotti difettosi o le norme sul diritto di garanzia).

Mai, in questi casi, il recesso o ripensamento può essere un diritto. Ma vi è di più. Il codice del consumo (art. 52 e segg. Del D.Lsg 206 del 2005) infatti stabilisce che per le proposte contrattuali a distanza, ovvero negoziate fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni lavorativi. (Termine originariamente di 10 giorni, poi modificato da direttiva Europea). Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine suddetto di una comunicazione scritta alla sede legale del professionista, azienda o gestore; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax o mail ma, entro le 48 ore successive, deve essere confermata sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il codice del consumo ha dunque previsto, a tutela del consumatore che si possa esercitare il diritto di ripensamento anche senza indicare la motivazione; in poche parole il consumatore che concluda un contratto a distanza può anche semplicemente cambiare idea senza che ciò possa pregiudicare la sua volontà di recede. In tale ottica, perciò, nessuna penale è dovuta per il ripensamento.

Nel caso in cui il professionista ometta di indicare termini e modalità del recesso, in tale tipologia di contratti, il consumatore può esercitare lo stesso il diritto ma il termine passa da 14 giorni a 12 mesi dalla conclusione del contratto; anche in questo caso, non si applicherà alcuna penale a carico del consumatore. Ma da quando inizia a decorrere il termine per il recesso? Nei contratti di servizi il termine inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, per cui ad esempio se abbiamo accettato una offerta telefonica, il termine di 14 giorni inizia a decorrere da quando abbiamo ricevuto la telefonata; nei contratti di vendita anche se conclusi telefonicamente, invece il termine inizia a decorrere da quando entriamo in possesso del bene, per cui dal momento della consegna; per i contratti di fornitura ( energia elettrica, telefonia etc) il termine inizia a decorrere dal giorno di conclusione del contratto.

La disciplina del diritto di ripensamento, infine, non si applica per i contratti, conclusi a distanza, che abbiano ad oggetto:
servizi finanziari; fornitura di prodotti alimentari; costruzione, vendita o locazione di immobili; giornali, periodici o riviste; servizi di scommesse o lotterie; beni confezionati su misura o personalizzati; beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazione dei tassi del mercato finanziario non controllabile dal venditore; prodotti audio-video o software sigillati che siano stati aperti dal consumatore.

Salvo diverso accordo delle parti, inoltre, il recesso è escluso per tutti quei servizi che prima della scadenza del termine (14 giorni) siano stati già eseguiti con il consenso del consumatore.

Maria Cristina Rizzo – Avvocato – Codacons

Le Cronache

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