La diatriba sulle luminarie e i fuochi pirotecnici presso il Santuario di San Francesco, tra Amministrazione Comunale ed il Rettore Luigi Petrone, arriva ad un epilogo: il Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso del padre francescano.
A darne notizia in rete, l’ex sindaco Galdi che, in questi giorni, aveva esposto la vicenda.
Di seguito il post dell’ex sindaco metelliano.
“Vittoria piena di Padre Luigi Petrone.
Frequento da anni il TAR Salerno, ma di rado ho letto ordinanze così dettagliate e puntuali, che entrano nel merito della questione.
Complimenti ai colleghi Alfonso Senatore e Andrea di Lieto che hanno curato il ricorso. E ovviamente complimenti a Padre Luigi.
Forse aveva ragione il “monaco”. Qualcuno a questo punto farebbe bene a presentare le sue scuse”.
Alla decisione del TAR, è arrivato in rete il commento del sindaco Servalli. Di seguito riportiamo il testo.
“Siamo rispettosi del provvedimento adottato dal Tar – afferma il sindaco Servalli – pertanto nei prossimi giorni ci muoveremo nella direzione di ottemperare alle indicazioni in esso contenute riesaminando, come richiesto, le istanze nei tempi e nelle modalità indicate. Sono fiducioso nell’esito dell’udienza fissata per il prossimo 15 giugno”
Questa la sintesi dell’ordinanza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha pronunciato l’ordinanza sul ricorso numero di registro generale 899 del 2016, proposto dalla Provincia Religiosa Salemitano-Lucana dell’Immacolata Concezione dei Frati Minori avverso al provvedimento del Sindaco del Comune di Cava de’ Trrreni con il quale è stata respinta la richiesta di accensione dei fuochi pirotecnici in località Montecastello in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio avanzata dal Rettore del Santuario Francescano di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’Tirreni ed alla autorizzazione dell’occupazione di suolo pubblico del 13 maggio 2016 nella parte in cui si limita l’installazione dell’impianto elettrico “luminarie” alla sola piazza San Francesco, frontespizio Santuario. “Considerato che…. ad un sommario esame, assistito dal prescritto fumus boni iuris con specifico riferimento alle doglianze di eccesso di potere per carenza di istruttoria, di motivazione ed erroneità dei presupposti in ragione dell’insufficienza del rinvio all’art. 7 dello Statuto Comunale e della carenza di una idonea esplicitazione dei presupposti concreti al sostanziale diniego di occupazione di suolo pubblico; Ritenuto che al danno lamentato – sussistente in re ipsa – può ovviarsi ordinando al Comune resistente di riesaminare, in un termine congruo e tempestivo…..avendo cura in caso di provvedimento negativo di accertare e riportare nel corpo dell’atto amministrativo le concrete ragioni di impedimento suffragate dal perseguimento di un superiore interesse pubblico confliggente e sopravvenuto rispetto ai casi diversamente disciplinati in passato dalla stessa amministrazione comunale; Ritenuto, altresì, di dover rinviare l’ulteriore esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 15 giugno 2016”.
Redazione