Di seguito la nota della Gori pubblicata sul sito della società dell’ambito Ato3, relativa all’annullamento delle partite pregresse ante 2012.
“A seguito delle numerose contestazioni e criticità sollevate dall’utenza, dalle Associazioni dei consumatori e dall’opinione pubblica e per evitare ulteriore aggravio di una condizione socio-economica difficoltosa, il Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, attraverso la delibera n. 14 del 29 giugno 2015, ha modificato le modalità di rateizzazione della riscossione delle partite pregresse ante 2012.
Sulla base di tale delibera è previsto l’addebito a ciascun utente interessato del 10% dell’importo complessivo nel corso dell’anno 2015, del 30% nel 2016, del 30% nel 2017 e del restante 30% nel 2018.
Al fine di agevolare ulteriormente gli utenti, soprattutto le fasce più deboli, l’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ha attivato le procedure atte a prolungare ulteriormente le scadenze, portandole a dieci anni, attraverso istanza di anticipazione al fondo di perequazione contemplato dall’AEEGSI.
Pertanto, tutte le fatture emesse da GORI nell’anno 2014, contenenti la dicitura “Recupero Partite Pregresse Ante 2012”, saranno annullate attraverso apposita Nota di Credito.
Per gli utenti che avevano provveduto al pagamento delle suddette fatture, gli importi saranno compensati con le fatture successive. Sarà comunque possibile richiedere un rimborso immediato, tramite apposita istanza disponibile presso gli sportelli GORI o nella sezione modulistica.
GORI aveva provveduto nell’anno 2014, conformemente a quanto stabilito dalle Autorità competenti in materia di regolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato (“S.I.I.”), ad emettere fatture contenenti l’addebito della componente tariffaria denominata “recupero partite pregresse ante 2012”.
In particolare, il Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito, con delibera del 30 giugno 2014, n. 43 – come modificata ed integrata dalla delibera del 3 luglio 2014, n. 46 -, aveva quantificato l’ammontare delle cd. Partite Pregresse, stabilendone l’addebito negli anni 2014-2017, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 31 e 32 dell’Allegato A della delibera n. 643/2013/R/idr dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico”.