Il disagio della tratta ferroviaria Napoli-Salerno, sbarca in rete. Su Facebook creata la pagina “Pendolari tratta storica Napoli- Salerno”. Tante le segnalazioni e le osservazioni di coloro che si sono iscritti al gruppo. Una ha colpito la nostra attenzione. Un cittadino ha pubblicato un post, all’interno del quale cita le responsabilità dei sindaci in base al T.U. degli Enti Locali.
Nella nota si legge: “Si premette che dopo l’incidente del 5/2/14 il Sindaco di Portici,in virtù dei poteri conferiti ai Sindaci dall’art. 54, co. 4^, del D. Lvo n. 267/00 ( “Testo Unico per gli Enti Locali” ), emise un’ordinanza a carico della I.srl (società proprietaria della Villa) in cui appunto le veniva ordinato di effettuare i lavori di messa in sicurezza della Villa.
Tale potere è conferito al Sindaco al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza.
La società in questione, impugnava tale provvedimento a mezzo di ricorso al TAR adducendo la motivazione che alla data del crollo essa non era nel possesso della struttura in quanto il Giudice Fallimentare non gliela aveva ancora consegnata.
Ed a questo punto si è impantanata la procedura.
Inoltre il TAR purtroppo, stranamente, e forse neanche richiesto in merito, non assegnava alla definizione di tale ricorso una procedura di assoluta urgenza stante l’implicazione del diritto pubblico essenziale alla mobilità”.
Il post continua ed evidenza: “Il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati . . .”, cioè il Sindaco in tale situazione di inerzia e senza neanche attendere l’esito del giudizio al TAR, che non era affatto pregiudiziale, poteva lui stesso affidare ad una Ditta qualificata i lavori di messa in sicurezza della Villa in concerto con Trenitalia srl, con la Sovraintendenza ai Beni Culturali e con il Prefetto.
Poi la decisione del TAR, che non era pregiudiziale, sarebbe servita solo a stabilire contro chi lo Stato si sarebbe dovuto rivalere per le spese dell’opera”.
Quanto esposto riguarda ciò che prevede lo stesso art. 54, comma 4^ nella sua ultima parte. Il post evince, inoltre: “Si deve altresì precisare che il comma 11 del medesimo articolo dispone che il Prefetto anche (e non solo) in caso di inerzia del Sindaco deve intervenire in modo sostitutivo.
Ancora oggi dopo un ulteriore mese di omessa risoluzione del problema il Sindaco di Portici ed il Prefetto di Napoli potrebbero, anzi dovrebbero, intervenire anche con l’ausilio della Forza Pubblica (così come prevede lo stesso articolo di legge) per eliminare gli ostacoli che sono stati posti in essere alla ultimazione della messa in sicurezza e per effettuare le opere conclusive della stessa messa in sicurezza.
Perciò ci rivolgiamo accoratamente al Sindaco di Portici ed al Prefetto di Napoli affinchè finalmente pongano in essere tutto ciò che la legge consente loro al fine di risolvere in tempi molto celeri tale incancrenito ma risolvibile problema nella cornice di un orario ferroviario pienamente rispettoso dei diritti e delle esigenze dell’utenza interessata così come chiede la petizione del Gruppo pendolari linea storica Salerno-Napoli .”
Redazione