Non convince la neo gestione dei rifiuti stabilita dalla legge. Una lunga nota stampa di Polis SA, evidenzia le norme della nuova tariffa e le nuove modalità di gestione da parte di un ente d’ambito provinciale. Polis Sa, espone il proprio punto di vista, riguardo alla gestione dei rifiuti nel comune di Nocera Superiore. Il comunicato dice:
“Premesso che:
La legge n. 147 del 2013 ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova tassa sui rifiuti, denominata TARI, con la quale si obbliga l’Ente Locale di coprire integralmente i costi del servizio che ricadono quindi a carico dei cittadini.
L’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000, così recita:
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare – tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Lo schema di convenzione, ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, tra i Comuni dell’ATO per l’esercizio in forma associata, ai sensi degli articoli 7bis e 15bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, portato all’approvazione del Consiglio Comunale di Nocera Superiore (punto 10 o.d.g.) del 23 dicembre 2014, con prosieguo al 27 dicembre 2014, presenta importanti punti d’ombra.
L’art. 3, della l. r. n. 4, del 28 marzo 2007, persegue le seguenti finalità:
a) prevenire, governare e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
b) potenziare e agevolare la raccolta differenziata;
c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti;
e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti;
f) promuovere l’utilizzo di strumenti economici, bilanci-ambientali;
g) garantire in linea generale l’autosufficienza regionale;
h) favorire la crescita di un mercato verde;
i) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali;
l) prevedere nelle gare di appalto relative alla gestione dei rifiuti criteri che valorizzano le capacità e le competenze tecniche nella prevenzione della produzione dei rifiuti ;
m) salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali;
n) promuovere le attività finalizzate al miglioramento delle conoscenze;
o) attuare gli strumenti di prevenzione e riduzione integrati dell’inquinamento;
p) superare lo stato di emergenza nei settori della gestione dei rifiuti;
q) provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati.
Lo schema di convenzione all’art. 3 “Finalità” prevede unicamente di conseguire “fumose” e “fantomatiche” economie di scala ed un generico “migliore utilizzo delle risorse disponibili”. È appena il caso di precisare che le invocate “economie di scala” si occupano solo del prezzo e non badano alla gestione; cozzano con il punto l) dell’art. 3, della l. r. n. 4, del 28 marzo 2007; ed inoltre, nessun bilancio le rileva. Mettono, quindi, a rischio la qualità del servizio ed i livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale, nell’interesse dei cittadini che rappresenta, dovrebbe responsabilmente approfondire questi argomenti. Il predetto schema, inoltre, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 30, al quale lo stesso fa riferimento, non prevede la “durata” e nemmeno “i rapporti finanziari fra gli enti” rinviati. È appena il caso di rilevare che “i fini” voluti dal richiamato art. 30, sono quelli prescritti dall’art. 3, della legge regionale n. 4, del 28.03.2007, in sintesi sopra riportati. Infine e non per ultimo, ci si chiede come si può stipulare una convenzione fra 160 Comuni, tutti con realtà e potenzialità differenti, in mancanza di un “Regolamento di funzionamento” che lo schema in argomento rinvia alla Conferenza d’ambito?
Tutto ciò è disarmante: si costruisce prima il tetto (la convenzione) e poi le fondamenta ed i pilastri (il regolamento di funzionamento); e soprattutto è irriguardoso verso l’Istituzione Locale liberamente eletta dai Cittadini.
È uno schema di convenzione affrettato, fumoso e rischioso, che ha l’ambizione di affrontare un Servizio Pubblico importate e delicato che ha visto e vede la nostra Regione, in tema di rifiuti, balzare agli “onori” della cronaca nazionale e persino internazionale.
A parere di Polis SA – Nocera Superiore, la Giunta Regionale avrebbe dovuto:
prima imporre l’associazione fra i Comuni dell’ATO provinciale e quindi la immediata costituzione della Conferenza d’ambito;
poi obbligare da subito la Conferenza d’ambito di predisporre il Regolamento di funzionamento nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e di sottoporlo quindi all’approvazione della Regione.
dare termini temporali rigidi; prevedendo, in mancanza, la nomina di un commissario ad acta.
Per tutto quanto sopra Polis Sa – Nocera Superiore chiede al Consiglio Comunale di motivare e non approvare lo schema di convenzione in oggetto”.
Il vice portavoce Polis Sa Nocera Superiore
Dott.ssa Maria Lucido
Il Responsabile Dell Area Tecnica Ambiente E Territorio
ing. Francesco Saverio Minardi