Nocerina: le motivazioni della Corte di Giustizia Federale pubblicate dopo due mesi dalla sentenza

Pubblichiamo le disposizioni finali delle motivazioni, ricordando ai lettori che é possibile leggere il testo intero di 33 pagine su www.figc.it.

9.5. Nocerina Costituisce, infine, coerente e fisiologico sviluppo delle considerazioni sopra svolte l’approdo valutativo che, nella decisione di prime cure, involge la specifica posizione della società della Nocerina, ritenuta responsabile dei fatti ascritti ai suoi tesserati (nella fattispecie Pavarese, Fontana, Fusco, Benevento Rosati, Remedi, Hottor, Danti, Kostadinovic, Lepore) ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Quanto alla misura della sanzione applicata alla detta compagine la Corte ritiene di far proprie le pertinenti considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine alla particolare gravità dei fatti in addebito, che si pongono, in apice, anche in ragione delle peculiari modalità esecutive sopra descritte, in rapporto di plateale distonia con i principi ed i valori fondanti dell’ordinamento sportivo. Non può, invero, essere obliterata l’abnorme portata offensiva degli illeciti de quibus e la rilevanza dirompente degli effetti distorsivi che ad essi si riconnettono, diffusamente avvertiti – anche al di fuori dell’ambito sportivo – come fattore di profondo turbamento. Ed, infatti, gli eventi in discussione, per la pervicacia che riflettono, accresciuta anche dalla platealità delle condotte, poste in essere con deprecabile noncuranza sotto gli occhi di migliaia di spettatori, hanno finito per scuotere l’intero sistema calcistico, compromettendone nell’immaginario collettivo la complessiva affidabilità e favorendo il venir meno della pubblica fiducia. Ad essi si è, infatti, accompagnata, con immediatezza, la diffusione di una vasta eco di discredito che ha offuscato l’immagine dell’intero movimento calcistico italiano, di cui è stata pregiudicata la credibilità sia in sede nazionale che in sede internazionale. Né, peraltro, possono essere sottaciute le poco commendevoli ragioni che hanno ispirato tali fatti e che, viceversa, riflettono, sotto diverso profilo, la profonda lontananza delle condotte accertate – segnatamente quelle dei dirigenti della Nocerina – dal canone generale della lealtà che dovrebbe ispirare la partecipazione a qualsivoglia manifestazione sportiva, concretandone, quale comune denominatore, la valenza di fenomeno culturale. I fatti in addebito (per quel che concerne in particolare i dirigenti), e prima ancora le stesse condotte che li hanno preceduti, riflettono tutt’altra tensione emotiva, incondizionatamente dominata da una immediata, convinta adesione (sintomatica, al riguardo, la preparazione delle magliette con la scritta “Rispetto per Nocera”) alle irricevibili, per forma e contenuti, rimostranze dei tifosi della Nocerina, estranee alla tutela ed alla conservazione dei valori dello sport, che pur dovrebbero rappresentare un obiettivo indeclinabile nella condotta di ogni tesserato. Non può, dunque, che essere stigmatizzata l’inclinazione manifestata dai dirigenti della Nocerina a schierarsi, da subito, con convinzione ed inaccettabile naturalezza, in favore di interessi (dei tifosi ovvero economici) che, per il solo fatto di porsi in evidente distonia con i valori della legalità e dello sport, avrebbero dovuto, viceversa, assumere, senza esitazione, carattere recessivo. Muovendo da tali premesse va condivisa la soluzione privilegiata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, di escludere, in ossequio al principio di proporzionalità, sanzioni meno afflittive. Avuto riguardo alla particolare gravità dei fatti sopra descritti deve infatti ritenersi proporzionata all’eccezionale disvalore che essi esprimono la sanzione applicata in primo grado. Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, li respinge.

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